Agevolazioni Fiscali per ristrutturazioni edilizie – Un’opportunità da non perdere

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C’è chi acquista un immobile per uso proprio e chi per investimento. Sono due tipologie di acquisto completamente differenti. Il primo non può fare a meno di essere personalmente coinvolto. Per il secondo l’acquisto di un immobile dovrebbe essere, prevalentemente, un calcolo finanziario.

Per entrambi i casi un immobile da ristrutturare può costituire un’ottima opportunità. Oltre ad un prezzo di acquisto più basso e all’opportunità di ottenere un risultato finale più confacente alle proprie esigenze.
Troppo spesso non si considerano i vantaggi di avere un’impiantistica nuova e conforme alla normativa vigente. Sia in termini di risparmi nei consumi, che di sicurezza. Nel contempo una buona ristrutturazione ci evita di ricorrere a continui e fastidiosi aggiusti. Basta un’ordinaria manutenzione.
Altrettanto rilevanti sono le agevolazioni fiscali previste dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) che ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. La legge di bilancio 2017 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017. Dal 2017, tuttavia, la detrazione è consentita solo se l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

Infine, riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2021, nuove e più specifiche regole per poterne usufruire, differenziandole a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio. A differenza della precedente normativa, per esempio, dal 2017 l’agevolazione riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
La detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali e riguarda tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

Immagine tratta da Regola D’Arte

Rendere convienienti le case da affittare: ecco come la cedolare secca sui fitti transitori uò contribuire al rilancio del Centro Direzionale di Napoli

Centro Direzionale di Napoli – Immagine Wikipedia

In un intervento sul Sole24Ore del 14 aprile, sulle opportunità dell’affitto transitorio con cedolare secca, Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari sostiene, tra l’altro, che “Occorre incentivare l’investimento dei grandi operatori nel residenziale e rendere conveniente  anche costruire le case da affittare. […] Il trend si sta trasferendo a fatica, anche nel nostro paese, dove, per esempio, l’operatore australiano LEND LEASE sta sottoscrivendo un accordo con RISANAMENTO per l’area di Santa Giulia, accordo che riguarda uno sviluppo residenziale. Stesso discorso per MILANOSESTO, dove i fratelli AL FAWAZ [1] del gruppo saudita ALHOKAIR hanno sottoscritto una joint venture con BIZZI & PARTNERS per realizzare nuove abitazioni”.

Fulvio Trombetta, rilancia l’idea spostandola sul contesto del Centro Direzionale di Napoli e dichiara: “Ritengo che una valida attrattiva per questa tipologia di investimenti, possa essere costituita dal completamento del CENTRO DIREZIONALE di NAPOLI. Anzi potrebbe costituire una ottima opportunità di rilancio per un contesto che oggi ha raggiunto quotazioni molto basse. Non sottovalutiamo la prossima apertura della linea 1 della metropolitana che permetterà un rapido collegamento con il resto della città e della altre sedi universitarie”.

[1]. Un investimento da due miliardi di euro è la carta che i tre fratelli sauditi del gruppo Fawaz Alhokair hanno calato per prendere una posizione rilevante nel real estate italiano. (sole24ore del 15 giugno 2016)

 

Ipoteca occulta? L’agenzia immobiliare non è responsabile. Come tutelarsi in casi come questo?

Ipoteca

Roma, 11 apr. (AdnKronos) – C’erano due ipoteche sulla casa, ma “occulte” e l’agente immobiliare non lo sapeva. La compravendita era saltata e per questo gli acquirenti avevano chiesto indietro i 6mila euro, versati come provvigione all’agenzia. La Cassazione con la sentenza 8849 del 5 aprile ha dato torto ai clienti che avevano avuto ragione in primo grado, rimettendo anche le spese. L’obbligo di effettuare indagini tecnico-giuridiche, scrivono gli Ermellini, “non rientra nell’ordinaria diligenza richiesta al mediatore”. Il dovere di informazione, gravante sul mediatore, a norma dell’articolo 1759 del codice civile, riguarda “tutte le circostanze la cui conoscenza” si possa acquisire da parte del mediatore “con l’uso della normale diligenza” in cui non rientrano, pero’, le “indagini di tipo tecnico giuridico”.

Come tutelarsi in questo caso?
“Sarebbe opportuno – spiega Fulvio Trombetta – incaricare l’agenzia immobiliare di effettuare le visure ipocatastali sull’immobile da acquistare o subordinare la provvigione della stessa agenzia all’insussistenza delle cd. “ipoteche occulte”. Qualora si avverasse tale condizione, l’Agenzia avrebbe l’obbligo di restituire le provvigioni acquisite in fase preliminare”.