C’è chi acquista un immobile per uso proprio e chi per investimento. Sono due tipologie di acquisto completamente differenti. Il primo non può fare a meno di essere personalmente coinvolto. Per il secondo l’acquisto di un immobile dovrebbe essere, prevalentemente, un calcolo finanziario.
Per entrambi i casi un immobile da ristrutturare può costituire un’ottima opportunità. Oltre ad un prezzo di acquisto più basso e all’opportunità di ottenere un risultato finale più confacente alle proprie esigenze.
Troppo spesso non si considerano i vantaggi di avere un’impiantistica nuova e conforme alla normativa vigente. Sia in termini di risparmi nei consumi, che di sicurezza. Nel contempo una buona ristrutturazione ci evita di ricorrere a continui e fastidiosi aggiusti. Basta un’ordinaria manutenzione.
Altrettanto rilevanti sono le agevolazioni fiscali previste dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) che ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. La legge di bilancio 2017 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017. Dal 2017, tuttavia, la detrazione è consentita solo se l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.
Infine, riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2021, nuove e più specifiche regole per poterne usufruire, differenziandole a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio. A differenza della precedente normativa, per esempio, dal 2017 l’agevolazione riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
La detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali e riguarda tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.
Immagine tratta da Regola D’Arte