Roma, 11 apr. (AdnKronos) – C’erano due ipoteche sulla casa, ma “occulte” e l’agente immobiliare non lo sapeva. La compravendita era saltata e per questo gli acquirenti avevano chiesto indietro i 6mila euro, versati come provvigione all’agenzia. La Cassazione con la sentenza 8849 del 5 aprile ha dato torto ai clienti che avevano avuto ragione in primo grado, rimettendo anche le spese. L’obbligo di effettuare indagini tecnico-giuridiche, scrivono gli Ermellini, “non rientra nell’ordinaria diligenza richiesta al mediatore”. Il dovere di informazione, gravante sul mediatore, a norma dell’articolo 1759 del codice civile, riguarda “tutte le circostanze la cui conoscenza” si possa acquisire da parte del mediatore “con l’uso della normale diligenza” in cui non rientrano, pero’, le “indagini di tipo tecnico giuridico”.
Come tutelarsi in questo caso?
“Sarebbe opportuno – spiega Fulvio Trombetta – incaricare l’agenzia immobiliare di effettuare le visure ipocatastali sull’immobile da acquistare o subordinare la provvigione della stessa agenzia all’insussistenza delle cd. “ipoteche occulte”. Qualora si avverasse tale condizione, l’Agenzia avrebbe l’obbligo di restituire le provvigioni acquisite in fase preliminare”.