
Premesso che: affinché si possa parlare di una pertinenza occorrono due elementi:
- la oggettiva destinazione di una cosa a servizio o ornamento di un’altra
- la volontà, da parte del proprietario della cosa principale, di costituire un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose.
Bisogna anche dire che l’istante, nella fattispecie in esame (interpello 33 del 19 gennaio 2022), ha dichiarato di essere comproprietario per la quota di un sesto di un appartamento e di essere promissario acquirente di un box auto situato nel medesimo Comune e che i due immobili si trovano a una distanza di circa 1300 metri (percorso stradale) precisando inoltre che “è sua abitudine usare una bicicletta elettrica pieghevole”.
Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato che: “Non sono integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità e, pertanto, non può essere riconosciuta l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, quando non sussiste il requisito della “prossimità” tra box auto e prima casa”.
Considerando le difficoltà che incontriamo per parcheggiare una auto in città, oggi accettiamo anche di avere un garage molto distante da casa per cui il concetto di “prossimità” lascia qualche perplessità.