dal SOLE24ORE
Il diritto di usufrutto su un bene immobile non può ritenersi costituito mediante un atto unilaterale del proprietario, che riconosca l’altrui diritto di usufrutto, poiché, per costituire un diritto di usufrutto per atto tra vivi, occorre stipulare un apposito contratto in forma scritta. Tale atto unilaterale non può essere interpretato come un “contratto con obbligazioni del solo proponente” (che è un contratto a formazione unilaterale, disciplinato dall’articolo 1333 del Codice civile).
Corte di Cassazione, Sez. 2 – , Sentenza n. 15997 del 18/06/2018
L’art. 1333 c.c. è applicabile anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte, purchè si tratti di attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario. La presenza di un pregiudizio anche solo potenziale – oneri di custodia, gestione o tributari – impone la necessaria accettazione del destinatario. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto l’applicabilità dell’art. 1333 c.c. anche se il diritto reale di usufrutto trasferito o costituito importava oneri ed obblighi per il beneficiario).
Usufrutto, il valore e l’estinzione
da Diritto.it
L’usufrutto viene definito un diritto reale, il titolare, chiamato usufruttuario, acquista il pieno godimento di un bene che formalmente resta di proprietà di un altro soggetto, che prende il nome di nudo proprietario. Al fine della costruzione di un usufrutto e della corrispondente nuda proprietà, il notaio è essenziale e necessario.
Per consentire il calcolo delle imposte da versare allo Stato in seguito alla costituzione o trasferimento di un usufrutto (imposta ipotecaria, catastale e di registro), esiste una tabella che consente di valorizzare questo diritto. Approvata con decreto ministeriale (D.M. 20.12.2017 pubblicato in G.U. n. 301 del 28.12.2017.2), e aggiornata annualmente, essa manifesta determinati coefficienti i quali, espressi in relazione all’età dell’usufruttuario, dovranno essere moltiplicati con la rendita annuale
dell’immobile, ottenuta dalla rendita catastale rivalutata del bene, moltiplicata per il tasso d’interesse legale, attualmente fissato nello 0,3 %, ottenendo in questo modo il valore dell’usufrutto.
L’usufruttuario che vorrebbe cedere al nudo proprietario il proprio diritto.
In relazione agli immobili, questo particolare diritto reale, vale a dire l’usufrutto, le quali caratteristiche svuotano di ogni facoltà l’ordinario diritto di proprietà (che per questa ragione viene definito “nudo”) si estingue, tra le varie possibilità, anche con la riunione dei due diritti (usufrutto e nuda proprietà) nella stessa persona. Questa situazione giuridica viene definita con il termine di confusione o consolidazione che, nel caso specifico preso in considerazione, è prevista dalla legge.
Se si punta il dito il nudo proprietario acquista il diritto di usufrutto, che estinguerà e la proprietà riacquisterà la sua integrale pienezza, in termini di facoltà e caratteristiche. Per eseguire la descritta operazione, sarà ovviamente necessario rivolgersi ad un notaio e quindi procedere con l’atto scritto e la successiva trascrizione nei registri immobiliari.