Con sentenza 17352 del 13 luglio 2017 la Cassazione ha dichiarato nullo il mutuo fondiario erogato oltre l’80% del valore dei beni ipotecati.
Il mutuo fondiario concesso per un importo superiore al limite di finanziabilità di cui all’art. 38, secondo comma, del T.u.b. e della conseguente delibera del Cicr, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario. Ciò non comporta la decadenza dell’ipoteca in quanto il negozio nullo può convertirsi in un normale mutuo ipotecario non fondiario (art. 1444 c.c.) – laddove possibile.
La banca, dunque, avrà sempre un privilegio nell’escussione del bene gravato dall’ipoteca di natura concorsuale e non più individuale. Ne consegue che il privilegio sarà pari a quello dei soggetti che intendono recuperare qualsiasi credito di natura fallimentare.